RESIDENZA "FITTIZIA" IN CAMPER - FACCIAMO CHIAREZZA!

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In questo video abbiamo cercato di spiegare, in modo semplice e divertente, cos'è la "residenza fittizia" o meglio RESIDENZA SENZA FISSA DIMORA.
Chi, come noi, vive in camper e non ha altre case allora può decidere di DICHIARARE la sua residenza senza fissa dimora, ma attenzione, bisogna barcamenarsi non solo nella burocrazia italiana che, si sa, non è delle migliori... ma bisogna anche aver a che fare con i burocrati che, spesso e volentieri, non hanno la minima idea di cosa stiamo parlando.
Quindi, per far fronte a tutto questo, è importante conoscere ogni aspetto della residenza senza fissa dimora, quali sono le leggi che la regolamentano, quali sono i requisiti per dichiararla ecc... In questo video vi spieghiamo tutto!

LEGGI E NORME DEL CODICE CIVILE:

- Dichiarazione di residenza senza fissa dimora, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della L. n. 1228/1954 e dell’art. 13 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 223/1989, con domicilio digitale ai sensi dell’art. 3.bis, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 e con richiesta di attribuzione dell’indirizzo ai sensi della parte terza, sezione A, della circolare ISTAT n. 29/1992.

- Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 449, del 19/6/2000, che stabilisce che l’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficiale d’anagrafe. (comma 1).

- La Circolare Istat 29/1992 che ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nella quale la persona elegge il proprio recapito.

- l'art. 2, comma. 3, della Legge n.1228/1954, così come modificato dall’art. 3, comma. 38, della legge n. 94/2009, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n. 19 del 17/09/2009. Essa regola la residenza per le persone senza fissa dimora.

- l’art. 3-bis al comma 1-bis e l’art. 48, comma 2, del Codice dell’Amministrazione digitale e il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che stabilisce la validità del domicilio elettronico sulla casella di posta certificata.

- l'art. 43, primo comma del codice civile che definisce il domicilio come la sede principale dei suoi affari e interessi.
- l'art. 43, secondo comma del codice civile che definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Gli Uffici Anagrafe devono sapere che non riconoscere la residenza alle persone senza fissa dimora vuol dire:
– violare il dovere di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost)
– violare il diritto all’uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost)
– violare il diritto al lavoro (no residenza = no iscrizione centri per l'impiego, no p.Iva) (art. 4 Cost)
– violare la libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost)
– violare la libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato (art. 16 Cost)
– violare il diritto alla difesa (no residenza = no accesso al gratuito patrocinio) (art. 24 Cost)
– violare il diritto alla salute (art. 32 Cost)
– violare il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale (no residenza = no pensione) (art. 38 Cost)
– violare il diritto al voto (no residenza = no circoscrizione elettorale) (art. 48 Cost)

DOCUMENTI NECESSARI:

A questi link puoi scaricare i documenti necessari alla dichiarazione a cui vanno allegati i documenti richiesti: https://www.dropbox.com/sh/02v2531k4g...

I documenti necessari, oltre a quelli sopra linkati, sono:
- carta d'identità
- codice fiscale
- libretto di circolazione dei mezzi intestati
- altra documentazione che attesti i requisiti richiesti (facoltativo, ma lo consigliamo)

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