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Torniamo a parlare oggi della casa coniugale per capire in quale momento l’assegnazione della casa viene meno, quando cioè il coniuge assegnatario deve restituire l’abitazione all’altro coniuge che ne sia proprietario esclusivo.
Lo vediamo in questo video!
Ciao sono Rita Rossi, avvocato familiarista, e assisto legalmente i coniugi che si separano o divorziano. Mi fa piacere che tu abbia cliccato su questo video. Sul mio canale troverai informazioni utili per orientarti al meglio nelle varie situazioni che si accompagnano ad una separazione.
Oggi vediamo in quale momento il genitore assegnatario perde il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare.
Per prima cosa, ti rammento che l’assegnazione della casa familiare comporta che il genitore assegnatario ha diritto di abitarla insieme ai figli, nonostante la proprietà sia per intero o in parte dell’altro coniuge.
Bene, se questo concetto è chiaro, vorrei anche sottolineare che l’assegnazione non spetta ad un coniuge in quanto coniuge, ma soltanto in quanto genitore, e dunque l’assegnazione della casa viene disposta dal giudice soltanto se la coppia abbia figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.
Ebbene, l’assegnazione si perde:
1. quando il figlio, divenuto maggiorenne, trova un lavoro e diventa pertanto economicamente autonomo. E non importa che egli rimanga a vivere nella casa familiare;
2. quando il figlio si trasferisce stabilmente a vivere altrove, magari perché si sposa o inizia una relazione stabile con un’altra persona. Attenzione, però: l’assegnazione non viene meno nel caso di trasferimento del figlio per ragioni di studio. Pensiamo allo studente universitario fuori sede. Questi mantiene comunque la propria residenza presso la casa familiare, ove ritorna periodicamente.
L’assegnazione termina anche in presenza di figli minori, quando cambia la cd. collocazione del figlio.
Facciamo il caso di un bambino che, in base alle regole della separazione, viene collocato dal giudice presso la mamma e a questa viene assegnata la casa di proprietà del marito. Passano gli anni, il bambino diventa adolescente e, ad un certo momento, esprime il desiderio di vivere con il padre. Tale desiderio viene poi confermato dal ragazzo davanti al giudice. Ebbene, in questo caso, il padre diventa collocatario del figlio e ottiene, se lo desidera, l’assegnazione della casa familiare.
Questo avviene perché – vale la pena ricordarlo – la legge intende assicurare ai figli la conservazione dell’habitat domestico. Per questa ragione, posiamo dire in poche parole, la casa segue il figlio.
Sulla carta vi è anche un altro caso in cui il genitore assegnatario perde il diritto di abitare nella casa familiare. Si tratta del caso in cui detto assegnatario conviva con il proprio nuovo partner in quella stessa abitazione, appartenente all’altro coniuge. Ho detto che questo è un caso in cui l’assegnazione si perde sulla carta perché nella pratica è del tutto improbabile che il coniuge proprietario ottenga la revoca dell’assegnazione. E la ragione di ciò è data dal fatto che ordinare al coniuge di lasciare l’abitazione vorrebbe dire obbligare anche il bambino ad abbandonare quella casa ovvero il suo ambiente abituale.
Un altro caso in cui si perde l’assegnazione della casa familiare si verifica quando il genitore assegnatario si trasferisce con il figlio minore in un’altra abitazione, lasciando vuota la prima. E magari lo fa pur sapendo che l’altro genitore sta pagando un canone di locazione per l’abitazione sostitutiva. In questo caso, l’altro genitore può chiedere e ottenere la restituzione dell’immobile, sempre che ne sia il proprietario.
Bene, fammi sapere nei commenti se conoscevi queste regole e scrivimi anche se ci sono altri argomenti che vorresti che trattassi.
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A presto, ciao!
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