Questo video è dedicato alla revisione (artt. 629 ss c.p.p.).
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile contro le sentenze di condanna irrevocabili, comprese quelle pronunciate ai sensi dell’art. 444, comma 2 (patteggiamento), nonché contro i decreti penali di condanna divenuti definitivi. È ammessa in ogni tempo, anche quando la pena sia già stata eseguita o estinta, ed è strutturalmente orientata a favore del condannato, costituendo il principale strumento di rimozione dell’errore giudiziario.
(La sentenza di patteggiamento, in questo caso, viene assimilata alla sentenza di condanna anche se non contiene l’accertamento della responsabilità).
A differenza delle impugnazioni ordinarie, la revisione non devolve il giudizio a un giudice superiore, ma è attribuita alla Corte di appello individuata secondo i criteri di competenza stabiliti dall’art. 11 c.p.p.
I casi di revisione sono tassativi e indicati dall’art. 630 c.p.p.. Comprendono:
il conflitto tra giudicati incompatibili;
la revoca di una sentenza civile o amministrativa che abbia costituito il presupposto della condanna;
la sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive;
la dimostrazione che la condanna sia stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come reato.
La richiesta è ammissibile solo quando gli elementi dedotti siano idonei, se accertati, a determinare il proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; non è quindi sufficiente una mera riduzione della pena.
La revisione non può fondarsi su una semplice rivalutazione delle prove già esaminate nel giudizio concluso, ma richiede un elemento nuovo o un presupposto normativamente qualificato.
La domanda può essere proposta dal condannato, dai prossimi congiunti, dall’erede o dal procuratore generale presso la Corte di appello. È richiesta la forma scritta con indicazione specifica delle ragioni e delle prove e può essere dichiarata inammissibile se proposta fuori dai casi previsti o manifestamente infondata. Non produce effetto sospensivo automatico, ma la Corte può disporre la sospensione dell’esecuzione della pena con ordinanza.
In caso di accoglimento, la Corte revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento, con effetti restitutori sulle pene pecuniarie, sulle misure patrimoniali e sulle somme versate. È inoltre prevista la riparazione dell’errore giudiziario, consistente in un indennizzo economico, qualora l’interessato non abbia dato causa per dolo o colpa grave alla condanna ingiusta.
In via eccezionale è ammessa anche una forma di revisione in peius nei confronti dei collaboratori di giustizia che abbiano ottenuto benefici premiali mediante dichiarazioni false o reticenti, secondo la disciplina speciale prevista dalla legislazione in materia.
I principali articoli di riferimento sono dal 629 al 647 del codice di procedura penale.
00:00 Introduzione
00:25 Condanne soggette a revisione
00:59 Rescissione del giudicato
02:36 Legittimati
03:36 Casi di revisione e limiti
06:54 Forma e inammissibilità
09:34 Sospensione
10:32 Giudizio e sentenza
13:43 Riparazione del danno
18:16 Revisione in pejus
20:14 Saluti finali
P.S.: Quando cito un articolo, senza specificare, è riferito al codice di procedura penale.
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I video usciranno dal lunedì al sabato.
Fonte principale:
Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, Procedura penale, Giappichelli Editore.
https://www.sistemapenale.it/it/sched...
L. Rapisarda, Il nuovo art. 628-bis c.p.p.: l’ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1
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