L'allegato 5 nel testo unico 81/08 per le macchine e attrezzature

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Questo è l'inizio dell'allegato 5, il quale elenca i requisiti di sicurezza che l'attrezzatura deve possedere nel caso in cui esista un corrispondente rischio per essa. L'elenco comprende tutti i rischi valutati, ma non intendo annoiarvi leggendoli, in quanto rappresentano le attrezzature incluse nell'allegato 5, il quale necessita di una lettura approfondita.

Supponiamo di avere un problema. Questo è un esempio di un allegato 5, e se lo scorriamo completamente, possiamo constatare che, in effetti, non servo. Dunque, il dilemma è il seguente: una macchina può essere conforme alla direttiva macchine o può essere conforme all'allegato 5. In precedenza, con l'assenza della direttiva macchine, non avevo le informazioni necessarie, come perito e consulente, per valutare una macchina così vecchia. Tuttavia, leggendo i requisiti dell'allegato 5, che non sono così lontani dai requisiti della direttiva macchine, sembrano essere un riassunto degli stessi.

Pertanto, non contesto il requisito 1.3.7 sugli organi di movimento, ma contesto il requisito mancato dell'allegato 5. L'allegato 5 avrebbe dovuto essere aggiornato allo stato dell'arte, rispettando la normativa tecnica, e ho incluso tutte le norme tecniche che dovrebbero essere rispettate per conformarsi all'allegato 5.

Questa è l'intestazione usuale, e il sommario è abbastanza chiaro. I requisiti sono rimandati di riferimento, salvo quanto previsto dal comma 2. L'attrazione di lavoro messa a disposizione dei lavoratori deve conformarsi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari del recepimento di direttive, al fine di aumentare la produttività. Questo vale sia per le attrezzature marcate CE che per quelle non marcate CE, poiché precedenti al comma 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione prima dell'emanazione di queste norme devono comunque conformarsi ai requisiti di sicurezza dell'allegato 5.

Il problema principale sorge con le modifiche sostanziali. Se effettuo una modifica sostanziale, non posso più considerare l'attrezzatura come facente parte dell'allegato 5. Questo è un punto cruciale che porta inevitabilmente a una cascata di vecchie macchine, perché, banalmente, non posso sostituire un componente elettrico del 1996, poiché non è più disponibile. Se desidero aggiornare un quadro, devo rifare l'intero quadro e, di conseguenza, il sistema della macchina e il suo cervello. Quindi, quella macchina diventa inevitabilmente una modifica sostanziale e, di conseguenza, deve essere marcata CE. Non c'è scampo, e quindi sono costretto ad uscire da questo comma.

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