Separazione e divorzio | Studiare Diritto Facile

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Video realizzato da Silvia Zuanon e Cristina Troker (https://www.dirittoalpuntopodcast.com/)

1. La Separazione personale
La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio:
a) si scioglie la comunione legale dei beni,
b) cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione.
Permangono tuttavia altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico:
a) dovere di contribuire nell'interesse della famiglia,
b) dovere di mantenere il coniuge più debole,
c) dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.
Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole” (art. 151, 1°co. c.c.).
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi anche recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto. La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:
a) le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
b) il diritto al mantenimento per l'ex coniuge
c) il diritto agli alimenti per l'ex coniuge
d) l'assegnazione della casa familiare
e) l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.
2. Il Divorzio
Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.
Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
a) divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare
b) divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge)
Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge n. 898/1970 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

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