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In questo video Ti parlerò di cosa rischia chi promuove una lite temeraria, oppure chi resiste temerariamente alle pretese della controparte nel corso di causa civile.
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Le sentenze della Corte di Cassazione citate nel video:
Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n.9679
“In tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”.
Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, n.24383
“La responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 1, del codice di procedura civile integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo alla applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca, configurabile anche quando siano accolte alcune e rigettate altre domande proposte nei confronti della stessa parte”.
Cassazione civile sez. III, 12/10/2021, n.27689
“Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, spettando in ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso abbia proseguito e portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso di un valido titolo esecutivo”.
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