INTIMAZIONE ANNULLABILE SENZA NOTIFICA DELLA CARTELLA AL COOBBLIGATO

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A seguito delle modifiche introdotte allo Statuto dei diritti del contribuente è ora obbligatoria la preventiva notifica della cartella esattoriale (o dell’atto impoesattivo) al coobbligato. In difetto, l’intimazione di pagamento e qualsiasi atto, anche successivo, con il quale il contribuente viene portato per la prima volta a conoscenza della pretesa, sono annullabili.

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