Questo video è dedicato ai rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (art. 628-bis c.p.p.)
L’art. 628-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia), disciplina i rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario volto a eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da una decisione penale adottata in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o dei suoi Protocolli addizionali.
La norma è inserita nel Titolo III-bis del Libro IX del codice di procedura penale e rappresenta un intervento legislativo volto a colmare le incertezze applicative sorte in passato, quando l’adeguamento alle pronunce della Corte EDU era affidato prevalentemente all’elaborazione giurisprudenziale.
(In passato era intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 113/2011, con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non contemplava l’esperibilità del rimedio della revisione nel caso in cui si rendesse necessaria la riapertura del processo per dare esecuzione a una sentenza della Corte di Strasburgo, introducendo così lo strumento della c.d. “revisione europea”)
Il presupposto imprescindibile del rimedio è l’esistenza di una decisione definitiva della Corte EDU che abbia accertato la violazione convenzionale in relazione a una sentenza penale o a un decreto penale di condanna, oppure la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell’art. 37 CEDU a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato. Solo in presenza di tale accertamento può essere attivato il procedimento davanti alla Corte di cassazione.
Sono legittimati a proporre la richiesta il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza, nonché il procuratore speciale dell’interessato.
La legittimazione è limitata al soggetto che abbia promosso il ricorso in sede europea, coerentemente con la natura individuale del giudizio davanti alla Corte EDU.
La richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla definitività della decisione europea, con atto depositato secondo le forme previste per le impugnazioni, a pena di inammissibilità.
La Corte di cassazione procede dapprima a una verifica di ammissibilità in camera di consiglio e, superata tale fase, valuta nel merito se la violazione accertata abbia avuto una incidenza effettiva sulla decisione interna, ossia se abbia concretamente influito sull’esito del processo o determinato un pregiudizio rilevante per l’interessato.
In caso di accoglimento, la Corte può adottare diverse soluzioni: revocare direttamente la decisione impugnata, trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione oppure disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si è verificata la violazione, stabilendo quali atti conservino efficacia.
La disciplina prevede inoltre regole specifiche in materia di prescrizione e di improcedibilità nei casi di riapertura del giudizio.
L’articolo principale di riferimento è il 628 bis del codice di procedura penale
00:00 Introduzione
01:21 Presupposti
02:54 Richiesta
05:00 Ammissibilità
06:27 Esiti
07:17 Prescrizione e improcedibilità
08:43 Art. 344 bis c.p.p. – improcedibilità
12:11 Saluti finali
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L. Rapisarda, Il nuovo art. 628-bis c.p.p.: l’ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1
P.S.: Quando cito un articolo, senza specificare, è riferito al codice di procedura penale.
Video dedicato al procedimento in camera di consiglio: • Processo penale - Udienza in camera di con...
Playlist dei video:
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Podcast:
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I video usciranno dal lunedì al sabato.
Fonte principale:
Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, Procedura penale, Giappichelli Editore.
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L. Rapisarda, Il nuovo art. 628-bis c.p.p.: l’ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1
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