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CAMIONISTI E TASSISTI IN GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LE SANZIONI.
Se sei una persona che svolge l’attività professionale di trasporto di cose o di persone, ad esempio, sei un camionista o un tassista in questa video lezione ti spiegherò le sanzioni penali e amministrative che rischi in caso di contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza.
In questi casi il problema è serio, perché quando la patente viene ritirata e sospesa non puoi lavorare e vengono a mancare le fonti di sostentamento per te e per la tua famiglia.
Le sanzioni aumentano progressivamente a seconda del tasso alcolemico riscontrato.
Comunque, la legge è più severa in questi casi rispetto ad un “normale” ossia conducente senza alcuna qualifica particolare, perché le sanzioni previste sono più gravi per queste categorie di conducenti.
Si parla di TOLLERANZA ZERO per chi svolge l’attività professionale di trasporto di cose o di persone, così come abbiamo visto in un’altra video lezione per i neopatentati!
Vediamo NEL DETTAGLIO le sanzioni previste a seconda della soglia di tasso alcolemico che viene superata.
Al riguardo il codice della strada prevede 5 ipotesi di guida in stato di ebbrezza sanzionate a seconda del tasso alcolemico riscontrato e del comportamento del conducente che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento.
Le prime due ipotesi sono degli illeciti amministrativi meno gravi rispetto alle successive tre, che sono degli illeciti penali veri e propri.
1) Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), sono previste:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 664;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.326, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui tu abbia provocato un incidente stradale;
c) la decurtazione di 5 punti della patente.
2) Nel caso in cui venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste:
a) la sanzione amministrativa da € 708 a € 2.833,34
b) la sospensione della patente da 4 a 8 mesi;
c) la decurtazione di 10 punti della patente.
3) Qualora venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è previsto:
a) l’arresto fino a 6 mesi aumentato da un terzo alla metà;
b) l’ammenda da € 800 a € 3.200 aumentata da un terzo alla metà;
c) la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, aumentata da un terzo alla metà;
d) la decurtazione di 10 punti della patente
4) Nel caso in cui venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è previsto:
a) l’arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, aumentata da un terzo alla metà;
c) la sospensione della patente da 1 a 2 anni (da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), aumentate da un terzo alla metà;
d) la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio;
e) Attenzione perché la patente è pure sempre revocata qualora si tratti di:
• conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
• conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t,
• conducenti di autoarticolati e di autosnodati;
• conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto,
e) Infine è prevista la confisca del veicolo e
f) la decurtazione di 20 punti dalla patente;
5) Infine, vediamo che cosa succede in caso di rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest.
Come è noto, rifiutarsi di sottoporsi ad alcoltest integra un reato e le sanzioni previste sono:
a) l’arresto da 6 mesi a 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 aumentata da un terzo alla metà;
c) la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni;
e) la revoca della patente se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti.
d) la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (in questo caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata);
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